Disegno di legge approvato all'unanimità
Il 2 aprile 2019, la Commissione per la sanità pubblica del parlamento federale belga ha approvato all'unanimità il disegno di legge relativo alla criminalizzazione del commercio di organi e del turismo degli organi.
Questa proposta di legge si riferisce direttamente al Risoluzione del Parlamento europeo del 2013: “Nella risoluzione del dicembre 2013 (2013/2981 (RSP)) e nella dichiarazione scritta del luglio 2016 (PE581 440v01-00), il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di informare i propri abitanti sulle pratiche di prelievo di organi in Cina e di perseguire coloro che hanno partecipato a queste pratiche non etiche”.
Il testo emendato del disegno di legge è apparso il 9 aprile con il titolo: "Disegno di legge sul commercio di organi umani e sul principio di non punizione per le vittime della tratta di esseri umani" ('Wetsvoorstel betreffende de handel in menelijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel / Proposition de loi relative au trafic d'organes humains et relative au principe de non sanzioni des victimes de traite des êtres humains').
Il 25 aprile il disegno di legge viene approvato all'unanimità dal parlamento federale belga.
Sintesi delle principali modifiche
La legge del 13 giugno 1986 sull'espianto e il trapianto di organi vieta le transazioni commerciali di organi. La disposizione giuridica rivista, tuttavia, consente al tribunale belga di perseguire anche la donazione e il trapianto di organi commerciali quando il reato ha luogo all'estero.
Per combattere più efficacemente il traffico di organi umani, la disposizione legale estende il divieto di facilitare tale traffico, ad esempio reclutando donatori o guidando le persone verso i donatori.
D'ora in poi sarà sanzionato anche il curatore di un organo che è stato oggetto di una transazione commerciale.
Principali disposizioni che modificano il codice penale belga
Le principali e più importanti revisioni del Codice Penale sono (in traduzione e abbreviazione):
Art. 4
"Arte. 433novies/2. E' punito con la reclusione da 5 anni a 10 anni e con la multa da 750 euro a 75,000 euro chiunque preleva un organo da una persona nei seguenti casi:
1° quando l'allontanamento è effettuato da persona vivente senza il suo libero, informato e specifico consenso, ovvero quando l'allontanamento è effettuato da persona deceduta in violazione delle condizioni di consenso o opposizione previste dalla legge; …”
Art. 5
Sarà punito con la reclusione da 5 anni a 10 anni e con la multa da euro 750 a euro 75,000, euro chiunque:
“1° trapiantare a persona un organo che sia stato asportato in violazione dell'articolo 433novies/2 o che sia stato prelevato in altro Stato alle condizioni di cui al predetto articolo, o utilizzi tale organo per scopi diversi dal trapianto, consapevolmente; …”
I seguenti articoli (6 e 7) descrivono che la stessa sanzione sarà irrogata, cioè, a chiunque, consapevolmente:
- prepara, conserva, immagazzina, trasporta, trasferisce, riceve o esporta un organo prelevato in violazione dell'articolo 433novies/2 o prelevato da altro Stato alle condizioni di cui all'articolo 433novies/2. (Art. 6)
- importa o fa transitare un organo prelevato da un altro Stato alle condizioni di cui all'articolo 433novies/2. (Art. 6)
- sollecita o recluta un candidato donatore o ricevente allo scopo di ottenere, direttamente o indirettamente, un profitto o un vantaggio comparabile per sé o per terzi. (Art. 7)
Le pene di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere aumentate fino alla multa da 1,000 a 150,000 euro e alla reclusione da 15 a 20 anni, ad esempio in caso di decesso della vittima dell'espianto di organi o per le organizzazioni criminali che commerciano organi.
Art. 8
E' punito con la reclusione da 1 anno a 5 anni e con la multa da euro 500 a euro 50,000 chiunque, con qualsiasi mezzo:
- facilita, promuove o incoraggia le pratiche del commercio di organi umani a scopo di lucro;
- pubblicizza o fa pubblicità, pubblica, distribuisce, direttamente o indirettamente, a favore di tali pratiche;
- rende pubblica, direttamente o indirettamente, la necessità o la disponibilità di organi al fine di offrire o cercare un profitto o un analogo vantaggio, direttamente o indirettamente, per sé o per terzi.
Arte. 9 prevede che la stessa pena sarà irrogata a chiunque, consapevolmente, abbia accettato per sé, il trapianto di un organo prelevato in violazione dell'articolo 433novies/2 o prelevato da altro Stato alle condizioni di cui all'articolo 433novies/2.
Il tribunale può vietare i condannati da svolgere qualsiasi attività professionale o sociale connessa ai reati per un periodo di 1 anno a 20 anni. Il giudice può altresì disporre la chiusura temporanea o definitiva, parziale o totale dell'istituto ove sono stati commessi i reati. (Art. 13)
Altre revisioni correlate
Oltre alle modifiche al codice penale, ci sono anche
- Provvedimenti che modificano il titolo istruttorio del codice di procedura penale,
- Disposizioni che modificano il codice dell'istruzione penale,
- Disposizioni che modificano la legge del 13 giugno 1986 sul prelievo e il trapianto di organi,
- Disposizione che modifica la legge del 19 dicembre 2008 sull'approvvigionamento e l'uso di materiale corporeo umano per applicazioni mediche umane o per scopi di ricerca scientifica.